Indice
- 1 Cos’è il risarcimento diretto e quando può essere richiesto
- 2 Come funziona la procedura di risarcimento diretto
- 3 Cos’è il risarcimento ordinario e in quali casi si applica
- 4 Come richiedere il risarcimento ordinario: documenti e tempistiche
- 5 Differenze tra risarcimento diretto e risarcimento ordinario
- 6 Cosa succede se non è possibile stabilire la responsabilità del sinistro
- 7 Ruolo del modulo di constatazione amichevole (C.A.I.)
- 8 Come vengono calcolati i risarcimenti in caso di sinistro e quali fattori incidono sull’indennizzo
- 9 FAQ sul risarcimento diretto e ordinario
- 10 È possibile scegliere tra risarcimento diretto e ordinario?
- 11 Cosa succede se il veicolo responsabile non è assicurato?
- 12 Cosa fare se la compagnia non risponde nei termini afronte di una richiesta di risarcimento danni?
- 13 Guidamica di Groupama Assicurazioni: tutela completa in caso di sinistro
Entrambe le procedure sono disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005) e mirano a garantire un rimborso rapido, equo e conforme alle responsabilità accertate.
Comprendere quando si applica l’indennizzo diretto e quando è necessario ricorrere al risarcimento ordinario è fondamentale per orientarsi correttamente in caso di sinistro e agire in modo tempestivo ed efficace.
Cos’è il risarcimento diretto e quando può essere richiesto
La procedura di risarcimento diretto consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento, anziché contattare l’assicuratore del veicolo responsabile. È un meccanismo introdotto in Italia nel 2007 con l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e reso operativo dalla Convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), alla quale aderiscono tutte le imprese autorizzate a operare nel ramo RC Auto.
Il risarcimento diretto può essere richiesto solo se sussistono specifiche condizioni:
- l’incidente deve avvenire tra due veicoli a motore identificati e assicurati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- deve esserci stato urto tra i veicoli;
- i danni riguardano i veicoli e i conducenti (per questi ultimi, solo se le lesioni non superano il 9% di invalidità permanente);
- i conducenti coinvolti devono essere identificabili e in possesso di una copertura RCA attiva al momento del sinistro.
In tutti gli altri casi — ad esempio se i veicoli sono più di due, se uno dei mezzi non è assicurato, o se non vi è stato urto diretto — non è possibile attivare questa procedura e si applica quella ordinaria.
Come funziona la procedura di risarcimento diretto
Il danneggiato deve compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I.), meglio se sottoscritto da entrambi i conducenti, e inviarlo alla propria compagnia entro tre giorni dal sinistro.
La compagnia assicurativa, verificata la documentazione, avvia la perizia dei danni e formula un’offerta di risarcimento entro i termini previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, che decorrono solo dal ricevimento della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge.
In presenza di tale richiesta:
- l’offerta deve essere formulata entro 30 giorni se il modulo C.A.I. è firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni se la constatazione è unilaterale;
- entro 90 giorni in caso di danni alla persona.
Il solo invio del modulo C.A.I. non è sufficiente a far decorrere i termini: la richiesta deve contenere tutti i dati necessari per la liquidazione, come l’indicazione dei danneggiati, dei danni subiti, delle circostanze del sinistro e della documentazione probatoria.
Il risarcimento può avvenire in denaro o in forma specifica, ovvero tramite riparazione presso carrozzerie convenzionate.
Una volta liquidato il danno, la compagnia del danneggiato riceve un rimborso forfettario dall’assicurazione del responsabile, secondo i criteri stabiliti dalla convenzione CARD.

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Cos’è il risarcimento ordinario e in quali casi si applica
Il risarcimento ordinario (o indennizzo ordinario) si applica in tutte le situazioni che non rientrano nei requisiti del risarcimento diretto. In questo caso, il danneggiato deve rivolgersi alla compagnia dell’assicurato responsabile del sinistro per ottenere il rimborso dei danni.
Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- sinistri che coinvolgono più di due veicoli;
- incidenti senza urto diretto (come l’uscita di strada per manovra altrui);
- sinistri con veicoli immatricolati all’estero;
- danni causati da veicoli non assicurati o non identificati;
- incidenti con lesioni gravi o decesso;
- danni a pedoni, ciclisti o altri soggetti terzi non coperti dal sistema CARD.
La procedura di indennizzo ordinario è più complessa e richiede tempi più lunghi, poiché implica la valutazione diretta della compagnia del responsabile e, spesso, uno scambio di documentazione più articolato tra le parti.
Come richiedere il risarcimento ordinario: documenti e tempistiche
Per ottenere l’indennizzo ordinario, il danneggiato deve presentare una richiesta scritta di risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile, conforme ai requisiti previsti dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
La richiesta deve contenere tutti gli elementi necessari all’accertamento delle responsabilità e alla quantificazione del danno, tra cui:
- i dati identificativi dei veicoli, dei conducenti e dei rispettivi assicuratori;
- la data, l’ora e il luogo del sinistro;
- una descrizione dettagliata della dinamica e delle circostanze in cui è avvenuto l’incidente;
- l’entità dei danni subiti e l’indicazione delle persone danneggiate;
- la documentazione probatoria, come il modulo di constatazione amichevole, eventuali verbali delle autorità intervenute, testimonianze, referti medici o certificati di invalidità;
- un preventivo o una perizia dei danni materiali e, se disponibili, le fatture di riparazione o le spese mediche sostenute.
Solo a partire dal ricevimento di una richiesta completa decorrono i termini di legge per la formulazione dell’offerta da parte dell’assicuratore, che sono differenziati in base alla documentazione trasmessa:
- 30 giorni, in caso di danni materiali se la richiesta è corredata dal modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) sottoscritto da entrambi i conducenti (modello 2F);
- 60 giorni, se il modulo C.A.I. non è allegato o non è firmato da entrambe le parti;
- 90 giorni, in presenza di danni alla persona.
Una volta formulata la proposta, la compagnia dispone di 15 giorni per procedere alla liquidazione, indipendentemente dall’accettazione o meno da parte del danneggiato.
Se trascorrono 30 giorni senza risposta, l’assicuratore deve comunque effettuare l’offerta reale dell’importo proposto, completando l’adempimento previsto dalla normativa vigente.
In caso di omissioni o carenze documentali nella richiesta, i termini restano sospesi fino alla regolarizzazione.
Differenze tra risarcimento diretto e risarcimento ordinario
La principale distinzione tra le due procedure riguarda a chi il danneggiato deve rivolgersi per ottenere l’indennizzo:
- nel risarcimento diretto, la richiesta viene presentata alla propria compagnia assicurativa;
- nel risarcimento ordinario, è necessario rivolgersi alla compagnia del responsabile del sinistro.
Il risarcimento diretto risulta generalmente più rapido e semplificato, non soltanto per la gestione tra imprese prevista dalla Convenzione CARD, ma soprattutto perché si applica a sinistri di tipologia più semplice, che coinvolgono soltanto due veicoli identificati e assicurati e nei quali l’accertamento delle responsabilità è più immediato.
L’indennizzo ordinario, invece, si utilizza nei casi più complessi — come incidenti con più veicoli, mezzi esteri o non assicurati, o con danni gravi alla persona — situazioni che richiedono verifiche più approfondite e comportano, di conseguenza, tempi di liquidazione più lunghi.
Cosa succede se non è possibile stabilire la responsabilità del sinistro
Il disaccordo tra i conducenti in merito alla dinamica dell’incidente non preclude l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, che resta valida ogniqualvolta siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private.
In assenza di firma congiunta sul modulo C.A.I., la compagnia del danneggiato potrà comunque gestire il sinistro in via diretta, ma i termini per la formulazione dell’offerta decorreranno come constatazione unilaterale, quindi in 60 giorni (o 90 giorni se vi sono danni alla persona).
La compagnia non può sospendere la procedura di risarcimento, ma può sospendere i termini di legge se la richiesta di risarcimento non è completa, fino all’invio di tutte le informazioni e i documenti necessari per la valutazione del sinistro, come previsto dall’articolo 148, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.
Ruolo del modulo di constatazione amichevole (C.A.I.)
Il modulo C.A.I. rappresenta un elemento chiave per la gestione del sinistro.
Quando firmato da entrambi i conducenti, consente di accelerare la procedura e ridurre i tempi di liquidazione.
Dal 2026, le compagnie saranno obbligate a fornire anche strumenti digitali per la compilazione e trasmissione online del modulo, in linea con la digitalizzazione del settore assicurativo.
Il modulo può essere presentato su carta o in formato elettronico, e deve essere trasmesso entro tre giorni alla compagnia di appartenenza.
Come vengono calcolati i risarcimenti in caso di sinistro e quali fattori incidono sull’indennizzo
Il calcolo del risarcimento, sia diretto sia ordinario, dipende dalla percentuale di responsabilità attribuita e dalla natura dei danni. Nel caso di danni materiali, si fa riferimento al valore commerciale del veicolo e ai costi di riparazione stimati dal perito.
Per i danni alla persona, invece, si applicano le tabelle di valutazione del danno biologico previste dal Codice delle Assicurazioni, che tengono conto di età, reddito e grado di invalidità, previa visita medica presso un medico legale incaricato dalla compagnia.
Eventuali spese mediche e danni morali possono essere aggiunti previa documentazione adeguata.

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FAQ sul risarcimento diretto e ordinario
È possibile scegliere tra risarcimento diretto e ordinario?
No. La procedura non è una scelta del danneggiato: dipende dalla tipologia di sinistro e dal rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Cosa succede se il veicolo responsabile non è assicurato?
In questo caso non si applica né il risarcimento diretto né quello ordinario: interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da Consap, che copre i danni secondo limiti stabiliti.
Cosa fare se la compagnia non risponde nei termini afronte di una richiesta di risarcimento danni?
Il danneggiato può presentare reclamo all’IVASS, ricorso all’arbitro assicurativo o avviare una procedura di conciliazione paritetica, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Guidamica di Groupama Assicurazioni: tutela completa in caso di sinistro
Tra le soluzioni più complete per la tutela del conducente, Groupama Assicurazioni offre la polizza Guidamica, una formula che semplifica la gestione del sinistro e assicura tempi rapidi di assistenza e liquidazione.
La copertura include, oltre alla responsabilità civile obbligatoria, garanzie aggiuntive come furto, incendio, atti vandalici e assistenza stradale, con la possibilità di gestire tutta la pratica online in caso di incidente.
Tramite l’area “In caso di sinistro” del sito Groupama, inoltre, è possibile segnalare l’incidente, inviare documenti e seguire in tempo reale l’avanzamento della pratica.
L’articolo in breve
Il sistema assicurativo italiano prevede due modalità di rimborso in caso di incidente: risarcimento diretto e risarcimento ordinario. Nel primo caso, il danneggiato si rivolge alla propria compagnia per ottenere l’indennizzo, a condizione che l’incidente coinvolga due veicoli assicurati e identificati in Italia. Il secondo si applica invece ai sinistri più complessi, come quelli con più veicoli, lesioni gravi del conducente o veicoli esteri, e richiede di contattare l’assicurazione del responsabile. Entrambe le procedure sono disciplinate dal Codice delle Assicurazioni e garantiscono un rimborso conforme alle regole IVASS e alla convenzione CARD.
Pubblicato il 14 Novembre 2025






