Incidente tra bicicletta e auto: chi copre i danni

La crescente popolarità delle biciclette come mezzo di trasporto urbano sta portando sempre di più a un aumento significativo dell’interazione tra automobili e biciclette sulle strade.

Incidente tra bicicletta e auto: chi copre i danni?

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Questa convivenza, se da un lato rappresenta una scelta sostenibile e salutare per molti, dall’altro può generare situazioni di conflitto e potenziali rischi per la sicurezza stradale.   

Quando circolano su strada, il ciclista e l’automobilista sono entrambi tenuti a rispettare il Codice della strada, comprensivo di tutte le regole relative alla circolazione, alle precedenze, ai semafori, agli stop, ai divieti di transito, ai sensi unici, alla sicurezza e ai segnali di pericolo.  

Benché l’attenzione sia richiesta da entrambe le parti, in assenza di pista ciclabile, se la bicicletta circola su una strada pubblica è tenuta a comportarsi esattamente come tutti gli altri conducenti che occupano la carreggiata, prestando attenzione agli obblighi sanciti dalla legge.  

Quando si verifica una collisione tra due automobili, l’assicurazione è responsabile dei pagamenti. Infatti, chiunque guidi un’automobile su una strada pubblica o aperta al pubblico deve avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile auto (RC-auto).  

La legge non richiede che i ciclisti abbiano un’assicurazione obbligatoria, ma è comunque consigliabile farlo. Nel caso in cui, infatti, un ciclista causasse un incidente con un pedone, un’automobile o una motocicletta, in assenza di copertura assicurativa sarebbe tenuto a rimborsare personalmente i danni causati a terzi.  

Nel caso di un incidente stradale tra un’auto e una bicicletta, invece, se la responsabilità è a carico dell’automobilista, a intervenire è l’assicurazione che, a seconda di quanto previsto dal contratto, provvederà al completo o parziale risarcimento del danneggiato.  

Cosa fare in caso di incidente stradale tra auto e bicicletta?  

Nel caso in cui si verifichi un incidente stradale tra auto e bicicletta, l’iter da seguire dipenderà da alcuni fattori, come:  

  • la presenza di un’assicurazione per la bicicletta  
  • l’accertamento della colpa  
  • la presenza o meno di testimoni che abbiano assistito all’incidente in bicicletta  

Per ottenere un risarcimento, di norma, è necessario dimostrare di aver rispettato tutto quanto previsto all’interno del Codice della Strada e di essersi impegnati in ogni modo per evitare l’incidente. Solo nel caso in cui la responsabilità della persona in bici venga esclusa, questi potrà avere diritto al risarcimento dei danni.  

Tuttavia, se la dinamica degli eventi non risulta chiara e nessuna delle persone coinvolte è in grado di spiegare in modo chiaro la propria condotta, e non ci sono testimoni, si potrebbe configurare una situazione di concorso di colpa.   

Investire un ciclista ha delle conseguenze, sia legali che economiche, ma se fosse la persona in bici a compiere una manovra imprudente che causa un incidente?  

In questo caso, l’automobilista può intraprendere azioni legali nei confronti del ciclista per richiedere il risarcimento dei danni. Poiché il proprietario di una bicicletta non è obbligato ad avere un’assicurazione per la responsabilità civile, sarà personalmente responsabile dei danni causati. Il rischio in questo caso è che la parte lesa possa trovarsi di fronte a un ciclista insolvente, incapace di pagare l’indennizzo, con conseguente impossibilità di ottenere un risarcimento.  

Chi copre i danni in caso di incidente stradale tra auto e bicicletta?  

Poiché la bicicletta non è considerata un veicolo a motore, non è possibile compilare il consueto modulo di constatazione amichevole in caso di incidente stradale. L’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni prevede infatti la compilazione del modulo solo per i veicoli a motore, stabilendo che “nel caso di incidente verificatosi tra veicoli a motore soggetti all’obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti devono denunciare l’incidente alla propria compagnia assicurativa utilizzando il modulo fornito dalla stessa“.  

Quando un incidente coinvolge una bicicletta, il ciclista dovrà seguire la procedura ordinaria di risarcimento, rivolgendosi alla compagnia assicurativa del responsabile del danno, qualora lui risultasse privo di responsabilità. Nel caso in cui il ciclista sia ritenuto colpevole dell’incidente che coinvolge un pedone, un’automobile o una motocicletta, invece, in assenza di polizza assicurativa, sarà personalmente responsabile del risarcimento dei danni causati.  

Ad ogni modo, ogni situazione è a sé, soprattutto in presenza di infortunio. In caso di incidente in bicicletta, infatti, è rimesso al giudice l’onere di stabilire chi sia l’effettivo responsabile del sinistro.  

Come stipulare un’assicurazione per la bicicletta?  

L’assicurazione per la bicicletta è la risposta in termini di sicurezza per chiunque utilizzi il mezzo a due ruote con frequenza, per hobby, per recarsi al lavoro tutti i giorni o semplicemente per girare in città.  

Per i suoi clienti, Groupama Assicurazioni ha pensato a due prodotti differenti, in grado di tutelare dalle insidie della strada e viaggiare su due ruote con serenità.  

Con Casa Senza Confini, l’assicurazione casa multirischio con copertura a 360°, i componenti della famiglia che sono soliti utilizzare la bicicletta possono includere all’interno del contratto la Polizza Mobilità Alternativa. Questa polizza, altamente personalizzabile, consente di scegliere il livello di protezione più adatto alle proprie necessità: dall’assistenza alla bicicletta e alla persona all’indennizzo per validità permanente in caso di infortunio (entro 2 anni dall’accadimento del fatto), comprese, naturalmente, la RC guida, proprietà e uso della bici e la tutela legale.  

È il prodotto dedicato alla mobilità integrata, invece, a tutelare chiunque circoli in strada con la bicicletta elettrica. In questo caso la polizza può essere composta secondo le proprie esigenze, in presenza di RCA precedentemente stipulata, e può includere:  

  • i danni causati a terzi;  
  • gli infortuni;  
  • l’assistenza alla mobilità (soccorso stradale).  

Inoltre, l’assicurazione per la mobilità integrata copre anche in caso di incidenti in monopattino, incidenti a piedi, incidenti in mezzo pubblico (se passeggeri) e incidenti d’auto in cui l’assicurato non si trova alla guida ma condivide il veicolo con altre persone.  

Pubblicato il 12 Dicembre 2023

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