Cosa copre la RC del fabbricato?

La vita all’interno di un condominio potrebbe essere sicuramente più complicata rispetto a quella portata avanti in un immobile indipendente. Al di là delle problematiche che, per necessità, devono essere affrontate nelle apposite riunioni condominiali, possono accadere degli inconvenienti di diversa natura, piccoli o grandi che siano.

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L’accidentale distacco di un cornicione, una perdita di gas o la rottura di una tubatura, sono danni che possono essere di natura leggera, ma anche presentarsi in modo significativo. Ecco perché molto spesso, per proteggere il condominio, si decide di sottoscrivere un contratto multirischio, conosciuto anche come polizza globale fabbricati. Questa garanzia, infatti, fornisce delle coperture specifiche per danni a cose e persone (causati in particolari situazioni esplicitate nella polizza in questione).

RC fabbricato: di cosa si tratta

Esiste un modo per tutelare il condominio, e dunque i vari proprietari degli immobili che lo compongono, da eventuali situazioni spiacevoli. Si tratta dell’assicurazione fabbricato, ovvero una polizza definita a rischi nominati, che elenca esplicitamente gli eventi da cui ci si vuole proteggere. L’RC fabbricato mira a proteggere le parti comuni dell’edificio e a garantire le singole unità, prevedendo un risarcimento per i danni causati dal condominio a terzi, sia a persone che a cose. In questo modo, è possibile salvaguardare gli interessi condominiali, soprattutto in termini prettamente economici.

Cosa copre l’RC fabbricato?

Qualora si decidesse di optare per questa particolare polizza, occorre comprendere al meglio cosa copre l’assicurazione fabbricato. Innanzitutto, va fatta una distinzione tra due delle principali tipologie di copertura offerte dalle compagnie assicurative:

  • Responsabilità Civile: questa copertura si riferisce ai danni involontariamente causati a terzi a causa della responsabilità civile dell’assicurato, derivanti da eventi accidentali correlati ai rischi coperti dall’assicurazione. Fondamentalmente, si occupa dei danni che il condominio può arrecare a terzi, inclusi i condomini stessi. Ad esempio, danni causati da materiali che cadono e colpiscono auto parcheggiate in strada o passanti, danni derivanti dall’uso delle parti comuni o delle singole unità immobiliari, o la responsabilità civile verso prestatori di servizi come i portinai. È importante consultare sempre le condizioni generali dell’assicurazione per comprendere meglio i tipi di sinistri coperti e le eventuali restrizioni. Va notato, inoltre, che ogni polizza fabbricato ha dei limiti massimi di copertura, franchigie, esclusioni e limiti di indennizzo;
  • Incendio e Scoppio: questa copertura protegge da eventuali danni causati da incendio, esplosione o scoppio, fulmini, spese per il rimpiazzo del combustibile disperso per eventi accidentali, urto da veicoli stradali non appartenenti all’assicurato in transito sulla pubblica via, guasti arrecati dai ladri a porte e finestre relative ai vani di uso comune e alle porte d’ingresso delle singole unità immobiliari, colpa grave dell’assicurato o del contraente, guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’autorità per impedire o arrestare un incendio, danni derivanti dalla perdita di pigioni o dal mancato godimento del fabbricato assicurato per il periodo necessario al ripristino dello stesso.

RC fabbricato: cosa non è coperto

Solitamente si cade in un errore comune, ovvero nel pensare che l’assicurazione del condominio copra sempre e comunque tutte le unità abitative che lo compongono. È bene sottolineare, infatti, che la Responsabilità Civile del fabbricato assicura il fabbricato stesso, cioè unicamente le parti comuni del condominio come il tetto, i pianerottoli, gli impianti fissi per destinazione d’uso e le scale.

Chi deve stipulare l’RC fabbricato?

La responsabilità di stipulare l’assicurazione fabbricato per il condominio ricade sull’amministratore, che agisce per conto del condominio stesso.

Se l’obbligo di avere una polizza è specificato nel regolamento condominiale, l’amministratore procederà alla sua sottoscrizione senza la necessità di un’assemblea condominiale.

Tuttavia, se il regolamento condominiale non impone esplicitamente l’assicurazione, sarà compito dell’amministratore presentare la questione all’assemblea dei condomini.

Nel caso in cui l’assicurazione venga stipulata, tutte le pratiche necessarie in caso di risarcimento saranno gestite dell’amministratore stesso.

Infine, sempre quest’ultimo, dovrà conservare il contratto assicurativo, insieme agli altri documenti condominiali, e renderlo disponibile ai condomini che desiderano consultarlo – così come è riportato dagli articoli 1129 e 1130 del Codice Civile.

L’assicurazione fabbricato è obbligatoria per il condominio?

Per quanto la polizza fabbricato possa essere una preziosa tutela per il condominio e per tutti i proprietari degli immobili dello stesso, va precisato che la legge non stabilisce alcuna disposizione in merito, quindi l’assicurazione condominiale non è obbligatoria per legge.

Tuttavia, in alcuni casi, il regolamento condominiale può prevedere l’obbligo di avere la polizza fabbricati. Come funziona in questi casi? La sottoscrizione della polizza deve essere deliberata dall’assemblea condominiale, come confermato dalla Cassazione (cfr. sentenza n. 15872 del 6 luglio 2010). Affinché vi sia una valida approvazione, è necessaria la maggioranza del 50% + 1 dei millesimi di proprietà.

In conclusione, senza una deliberazione dell’assemblea condominiale, l’amministratore non è autorizzato a stipulare alcuna polizza assicurativa per il condominio.

Perché scegliere Protezione fabbricati di Groupama Assicurazioni

La possibilità che vi siano dei danni, anche importanti, al fabbricato, espone i condomini al rischio di dover affrontare delle spese impreviste che possono essere anche ingenti. Il rischio che si stacchi una parte del cornicione del palazzo o che si verifichi una fuga di gas, è concreto e anche abbastanza frequente. Per questi motivi, e per tanti altri, in molti scelgono di tutelare il condominio e i loro abitanti con una polizza ad hoc: GroupamaProtezione Fabbricati. Si tratta di una polizza facoltativa, ma che può rivelarsi molto preziosa al momento del bisogno. Trattandosi di un’assicurazione altamente flessibile e personalizzabile, offre un supporto concreto ed efficace agli amministratori di condominio: potendo contare su Groupama Protezione Fabbricati si potranno affrontare con successo gli imprevisti quotidiani che possono verificarsi durante la gestione dell’immobile. Questa polizza, dunque, permette di difendere e conservare integro il valore della proprietà immobiliare. Si possono scegliere più garanzie in un unico contratto (con un’unica scadenza). Tra queste, c’è la copertura “Responsabilità civile”, che risarcisce i danni causati involontariamente a terzi inerenti alla proprietà del fabbricato; c’è quella “incendio”, che indennizza i danni riportati a causa di un’esplosione, un incendio, uno scoppio, la scarica di un fulmine, una fuoriuscita di gas e molto altro ancora; c’è poi la polizza aggiuntiva “danni da acqua condotta”, che prevede un rimborso per i danni causati da infiltrazioni e perdite d’acqua; e ancora la protezione per la “tutela legale”, ovvero una specifica copertura che rimborsa gli oneri per l’assistenza giudiziale a favore dell’amministratore del condominio e dei condomini, compresa la copertura relativa alle controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi. Insomma, l’assicurazione fabbricato di Groupama può essere composta in diversi modi, rispondendo così a differenti esigenze, fino ad ottenere una copertura a 360°.

Pubblicato il 20 Giugno 2024

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