RECLAMI PRODOTTI ASSICURATIVI

RECLAMI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

RECLAMI PRODOTTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

reclami@groupama.it

questa è la casella di posta elettronica alla quale potete inviare un reclamo assicurativo.

Vi preghiamo di specificare:

  • nome, cognome, codice fiscale e domicilio del reclamante,
  • indirizzo mail / n. di fax del reclamante,
  • numero di polizza e/o sinistro,
  • eventuale anagrafica dell’intermediario/ufficio di liquidazione di cui si lamenta l’operato,
  • breve descrizione del motivo del reclamo, allegando i documenti utili a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze

In alternativa alla mail è possibile

inviare un fax al n. +3906 80210979
scrivere a: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma

Avvertenze:

I reclami in forma verbale e telefonica non potranno essere trattati.

Il nostro servizio Reclami esaminerà la segnalazione e risponderà nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni nel rispetto della normativa vigente. La informiamo che, qualora non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, potrà rivolgersi all’IVASS (www.ivass.it), Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per la presentazione dei reclami all’Ivass è disponibile cliccando sul seguente link: vai al modello reclami Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l’Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà esso stesso all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Le segnaliamo che le informazioni di cui sopra sono comunque consultabili sul presente sito www.groupama.it. Si ricorda che il reclamante, in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà ricorrere ove applicabile ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie con le modalità di seguito indicate:

  • La Conciliazione Paritetica, prevista a seguito del Regolamento di Conciliazione del 19/3/2012 stipulato dall’Ania con le Associazioni dei Consumatori, è una procedura che il danneggiato ha la facoltà di attivare per le controversie inerenti alla gestione dei sinistri del ramo RC Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sul sito www.groupama.it – Area Sinistri – Sezione Auto, o rivolgersi ad un Centro di Liquidazioni Sinistri Groupama Assicurazioni, oppure sui i siti delle Associazioni dei consumatori aderenti all’accordo e sul sito dell’ANIA (www.ania.it).
  • La Negoziazione Assistita, prevista dal D.L. 132/2014, è una procedura prevista per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (rca) e natanti (rc natanti) e può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
  • La Mediazione, prevista dal D.Lgs. n. 28/2010, è una procedura finalizzata alla conciliazione delle controversie civili, può essere avviata per tutti i contratti assicurativi, come previsto dalla normativa vigente, presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
  • L’Arbitrato può essere attivato, ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la risoluzione di controversie in merito alla quantificazione del danno, demandando la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in materia di dati personali. I dati e le informazioni concernenti il reclamo saranno trattati solo al fine della trattazione del reclamo stesso e conservati nel Registro dei reclami istituito dall’Impresa in applicazione delle disposizioni impartite dall’Ivass con Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Restano fermi i diritti e le garanzie previste dal citato D.Lgs. in favore e a tutela dell’interessato.

Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016

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questa è la casella di posta elettronica alla quale potete inviare un reclamo assicurativo.
Vi preghiamo di specificare:

  • nome, cognome, codice fiscale e domicilio del reclamante,
  • indirizzo mail / n. di fax del reclamante,
  • numero di polizza e/o sinistro,
  • eventuale anagrafica dell’intermediario/ufficio di liquidazione di cui si lamenta l’operato,
  • breve descrizione del motivo del reclamo, allegando i documenti utili a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze

In alternativa alla mail è possibile

  • inviare un fax al n. +3906 80210979
  • scrivere a: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma

Avvertenza

I reclami in forma verbale e telefonica non potranno essere trattati.

Il nostro servizio Reclami esaminerà la segnalazione e risponderà nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni nel rispetto della normativa vigente. 
La informiamo che, qualora non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, potrà rivolgersi all’IVASS (www.ivass.it), Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per la presentazione dei reclami all’Ivass è disponibile cliccando sul seguente link: vai al modello reclami
Per reclami collegati ad eventuali aspetti di trasparenza relativi a prodotti assicurativi Vita, quali Unit e Index Linked od operazioni di capitalizzazione, qualora non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB -Via G. Martini, 3 – 00198 Roma. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l’Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà esso stesso all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
Le segnaliamo che le informazioni di cui sopra sono comunque consultabili sul presente sito www.groupama.it.
Si ricorda che il reclamante, in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà ricorrere ove applicabile ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie con le modalità di seguito indicate:

  • La Conciliazione Paritetica, prevista a seguito del Regolamento di Conciliazione del 19/3/2012 stipulato dall’Ania con le Associazioni dei Consumatori, è una procedura che il danneggiato ha la facoltà di attivare per le controversie inerenti alla gestione dei sinistri del ramo RC Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sul sito www.groupama.it – Area Sinistri – Sezione Auto, o rivolgersi ad un Centro di Liquidazioni Sinistri Groupama Assicurazioni, oppure sui i siti delle Associazioni dei consumatori aderenti all’accordo e sul sito dell’ANIA (www.ania.it).
  • La Negoziazione Assistita, prevista dal D.L. 132/2014, è una procedura prevista per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (rca) e natanti (rc natanti) e può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
  • Procedura dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB ai sensi della Delibera n. 19602/2016 e del Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 per la risoluzione extragiudiziale delle controversie limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF emessi dalla Società. L’ACF conosce delle controversie (di importo non superiore a 500.000.000 euro) tra investitori e intermediari (Società o soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa di cui all’articolo 83 del Regolamento Consob n.16190 del 29 ottobre 2007, a seconda del caso che ricorre) relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Il ricorso può essere proposto, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento Consob istitutivo dell’Arbitro, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrnunciabile e sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.
    Si evidenzia che il sito web dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie è www.acf.consob.it.
  • La Mediazione, prevista dal D.Lgs. n. 28/2010, è una procedura finalizzata alla conciliazione delle controversie civili, può essere avviata per tutti i contratti assicurativi, come previsto dalla normativa vigente, presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
  • L’Arbitrato può essere attivato, ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la risoluzione di controversie in merito alla quantificazione del danno, demandando la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in materia di dati personali. 
I dati e le informazioni concernenti il reclamo saranno trattati solo al fine della trattazione del reclamo stesso e conservati nel Registro dei reclami istituito dall’Impresa in applicazione delle disposizioni impartite dall’Ivass con Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Restano fermi i diritti e le garanzie previste dal citato D.Lgs. in favore e a tutela dell’interessato.

Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
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reclami-previdenzacomplementare@groupama.it

questa è la casella di posta elettronica alla quale potete inviare un reclamo relativo alle forme pensionistiche complementari .
Vi preghiamo di specificare:

  • nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante,
  • chiara indicazione della forma pensionistica oggetto del reclamo
  • numero della polizza e nominativo del soggetto aderente e dati identificativi del soggetto terzo (es. Avvocato) che presenta reclamo per conto dell’aderente
  • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
  • breve descrizione dei fatti e delle ragioni della lamentela
  • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze

In alterrnativa alla mail è possibile

  • inviare un fax al n. +3906 80210177
  • scrivere a: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma

Avvertenza

I reclami in forma verbale e telefonica non potranno essere trattati.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro massimo 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. 
Qualora poi il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), Via in Arcione, 71 – 00187 Roma (fax 06.69506.306; e- mail: protocollo@pec.covip.it), avendo cura di indicare i seguenti dati: 

chiara denominazione del fondo pensione interessato (denominazione, numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione) 
indicazione del soggetto che trasmette l’esposto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico); 
in caso di esposto presentato da un terzo, indicazione del soggetto per conto del quale è presentato l’esposto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico), firma del soggetto che ha dato l’incarico o copia dell’incarico conferito al terzo; 
l’oggetto dell’esposto (chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela e ragioni dell’insoddisfazione del riscontro al reclamo già inviato al fondo); 
copia del reclamo già trasmesso al fondo e dell’eventuale risposta ricevuta; 
ogni documento utile per descrivere le circostanze. 

E’ comunque possibile scrivere direttamente alla COVIP in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al fondo. Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016
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