Il diritto all’oblio oncologico – Legge 7 dicembre 2023, n. 193
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche
Per «diritto all’oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica in fase di stipula o rinnovo di un contratto. A tal riguardo la legge n. 193 del 7 dicembre 2023 stabilisce che:
- in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione non sia ammesso richiedere informazioni all’assicurando/assicurato che riguardano patologie oncologiche pregresse il cui trattamento attivo si sia concluso con la guarigione;
- si consideri guarita da una patologia oncologica la persona che, alla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute, abbia terminato il trattamento attivo da 10 anni senza episodi di recidiva, il termine è ridotto a 5 anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Per conclusione di trattamento attivo si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Sono previsti dei termini specifici per determinate patologie, come dettagliato nella tabella riportata di seguito:
| Tipo di tumore | Specificazioni | Anni dalla fine del trattamento |
|---|---|---|
| Colon-retto | Stadio I, qualsiasi età | 1 |
| Colon-retto | Stadio II-III, >21 anni | 7 |
| Melanoma | >21 anni | 6 |
| Mammella | Stadio I-II, qualsiasi età | 1 |
| Utero, collo | 21 anni | 6 |
| Utero, corpo | Qualsiasi età | 5 |
| Testicolo | Qualsiasi età | 1 |
| Tiroide | Donne con diagnosi <55 anni – Uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi | 1 |
| Linfomi di Hodgkin | <45 anni | 5 |
| Leucemie | Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età | 5 |
La tabella riportata corrisponde all’Allegato 1 del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 e può essere aggiornata, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno.
A fronte di quanto disciplinato dalla legge 193/2023, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’assicurando/assicurato non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche qualora ricorrano i casi indicati dalla legge.